
L’aggiornamento del Coordinatore Sicurezza è obbligatorio in base a quanto stabilito dal Decreto legislativo 81/2008, meglio noto come Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori. Restano però ancora dei dubbi, soprattutto per i professionisti che si sono abilitati in momenti diversi, tra la precedente normativa del D.Lgs. 494/96 e l’attuale disciplina.
Dal 2025, inoltre, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha confermato l’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore per CSP e CSE, introducendo però una novità importante: il coordinatore deve dimostrare di essere in regola con l’aggiornamento prima di assumere ogni nuovo incarico.
Novità 2025: cosa cambia per i Coordinatori della Sicurezza
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, ha aggiornato le regole sull’aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza (CSP e CSE).
Le principali novità sono:
- confermato l’obbligo di 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni;
- introdotto l’obbligo di dimostrare l’avvenuto aggiornamento prima di assumere ogni nuovo incarico;
- la formazione può avvenire tramite corsi, convegni o seminari, in presenza o online;
- obbligo di frequenza completa, senza assenze;
- possibilità di riconoscere crediti formativi da altre qualifiche (es. RSPP, ASPP) fino a un massimo di 40 ore;
- mancato aggiornamento = perdita dei requisiti per operare come coordinatore e possibili sanzioni.
Queste novità si inseriscono in continuità con il D.Lgs. 81/08 e con il decreto correttivo n. 106/2009, rafforzando il principio che la formazione deve essere sempre dimostrabile e aggiornata per garantire la sicurezza nei cantieri.
Cosa dice il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori
Il Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori aveva introdotto diverse novità per i professionisti del settore edile. In particolare, in merito ai cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE), alla figura di coordinatore della sicurezza e agli obblighi formativi previsti.
Nello specifico, il D. Lgs. 81/2008 ha stabilito l’obbligo di aggiornamento quinquennale per i coordinatori della sicurezza nei cantieri a partire dal 15 maggio 2008.
Il decreto afferma nello specifico che:
“È previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.”
Successivamente, il D. Lgs 81/08 è stato integrato con il decreto correttivo n. 106/2009 che rimane la normativa di riferimento per quanto riguarda salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, l’obbligo di aggiornamento è stato confermato (40 ore ogni 5 anni), ma è stata introdotta una regola aggiuntiva: il coordinatore deve dimostrare l’avvenuto aggiornamento prima di assumere ogni nuovo incarico.
Aggiornamento coordinatori sicurezza D.Lgs 81/2008
Per i Coordinatori della sicurezza abilitati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, il calcolo del quinquennio decorre dalla data di superamento dell’esame finale del corso da 120 ore.
Esempi:
- Esame finale 15 giugno 2008 → primo aggiornamento entro il 15 giugno 2013, secondo entro il 15 giugno 2018;
- Esame finale 15 giugno 2010 → primo aggiornamento entro il 15 giugno 2015, secondo entro il 15 giugno 2020;
- Esame finale 15 giugno 2012 → primo aggiornamento entro il 15 giugno 2017, secondo entro il 15 giugno 2022;
Questi tecnici devono completare il loro aggiornamento per complessive 40 ore ogni 5 anni dalla data dell’esame finale e valgono le stesse regole indicate al caso precedente.
Dal 2025, oltre al rispetto del quinquennio, il professionista deve anche presentare la documentazione di aggiornamento prima di accettare nuovi incarichi.
Aggiornamento coordinatori sicurezza d.lgs.n. 494/96
Per i Coordinatori abilitati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, il calcolo del quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Questi tecnici avrebbero dovuto completare il primo aggiornamento (40 ore) entro il 15 maggio 2013 e il secondo entro il 15 maggio 2018, per un totale di 80 ore.
Mancato aggiornamento obbligatorio coordinatori sicurezza
Il mancato aggiornamento del Coordinatore alle scadenze previste non comporta la perdita del “titolo” acquisito attraverso il corso di abilitazione da 120 ore, ma determina la temporanea sospensione dalla facoltà di esercitare il ruolo, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori.
Ad esempio, il professionista che ha conseguito l’attestato del corso di formazione di 120 ore prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008) e che non ha effettuato entro il 15 maggio 2013 (scadenza del primo quinquennio) l’aggiornamento previsto, NON ha potuto da tale data ricoprire l’incarico di coordinatore né in fase di progettazione né di esecuzione, fino al completamento delle 40 ore obbligatorie.
Il coordinatore non perde quindi l’abilitazione, ma la sua capacità di esercitare resta sospesa fino a quando non avrà provveduto all’aggiornamento richiesto. Tale sospensione rimane operativa fino alla “compensazione del debito formativo” in termini di ore, con la conseguenza che, durante tale periodo, il tecnico non può assumere né continuare a gestire incarichi come coordinatore.
Le conseguenze sono tutt’altro che formali:
- il Coordinatore rischia ripercussioni di carattere penale (per false dichiarazioni, abuso di ruolo, esercizio abusivo della professione);
- il committente, in virtù della culpa in eligendo e/o in vigilando prevista dall’art. 98, può incorrere nelle responsabilità e nei provvedimenti richiamati dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del D.Lgs. 81/2008.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, il mancato aggiornamento comporta non solo la sospensione, ma anche l’impossibilità di assumere qualsiasi nuovo incarico come CSP o CSE fino al completamento delle ore di formazione.
La verifica dei requisiti deve infatti avvenire prima dell’affidamento dell’incarico stesso, rendendo ancora più stringente il rispetto delle scadenze.
Il successivo quinquennio decorrerà sempre dalla data in cui l’aggiornamento viene completato.
L’offerta formativa di 360 forma per l’aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri
Senza aggiornamento non puoi esercitare il ruolo di Coordinatore.
Il mancato rispetto delle scadenze non comporta la perdita del “titolo” acquisito con il corso abilitante da 120 ore, ma determina la sospensione temporanea dall’attività, sia in fase di progettazione che di esecuzione.
Se sei un Coordinatore della Sicurezza e devi completare l’aggiornamento quinquennale, puoi rivolgerti a 360 Forma.
Il nostro ente eroga il Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza, valido ai sensi del D.Lgs. 81/08, s.m.i. e conforme al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Non rischiare la sospensione della tua abilitazione. Scopri il corso di aggiornamento quinquennale e mantieni attiva la tua operatività.